Mondo Antico e Tempi Moderni O.N.L.U.S
T I T O L O I°
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 – E’ costituita una Associazione non a scopo di lucro denominata “Mondo Antico e Tempi Moderni” O.N.L.U.S..
L’Associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità Sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale in Bari, via G. Salvemini 16/A c/o CE.S.E.D. s.c.r.l.
Art. 3 – L’Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento della stessa può avvenire in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea dei Soci che dovrà provvedere alla liquidazione della stessa.
T I T O L O II°
SCOPO E OGGETTO
Art. 4 – La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà Sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
L’Associazione fonda la sua azione sui principi di bene comune, di sussidiarietà e di solidarietà ed è ispirata dai principi evangelici e della dottrina sociale della Chiesa per costruire una “nuova qualità” del vivere civile e umano attraverso la promozione di servizi e molteplici attività di cooperazione e condivisione.
E’ indipendente da partiti politici e organizzazioni sindacali.
Art. 5 – L’oggetto dell’attività dell’Associazione riguarda:
a) l’organizzazione di eventi culturali ed artistici di spettacoli il cui ricavato sarà utilizzato a finanziare progetti per aiutare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, Sociali e familiari;
b) l’organizzazione di concerti polifonici e musicali
c) la produzione di manufatti in ceramica artistica, cartapesta e legno;
d) allestimento di mostre di pittura, scultura e manufatti e organizzazione di iniziative ludico-sportive e animazione privilegiando minori e anziani;
e) promozione di concorsi e borse di studio;
f) attività di assistenza Sociale a favore di portatori di disabilità e emarginati;
g) l’organizzazione di convegni, meeting, seminari e corsi di formazione il cui scopo è quello di far acquisire a persone anche svantaggiate nuove professionalità
h) ricerca in campo medico e biomedico;
i) gestione enti morali.
Art. 6 – L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi in rete con altre istituzioni.
T I T O L O III°
SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Art. 7 – Sono Soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. L’Associazione ha la facoltà di nominare Soci Onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell’Associazione stessa. Tutti i Soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.
Art. 8 – I Soci si suddividono in due categorie:
– Soci Collaboratori
– Soci Ordinari
– Soci Onorari
Sono Soci Collaboratori coloro che si impegnano nell’Associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività Sociali.
Sono Soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell’Associazione. Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno Sociale:le quote vengono stabilite sulla base dei programmi Sociali e del piano dei servizi erogabili. I Soci Onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell’Associazione. E’ esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art. 9 – L’ammissione di nuovi è deliberata dal Consiglio con riferimento agli art. 7 e 8 del presente Statuto. L’ammissione dei Soci Collaboratori deve essere ratificata dall’Assemblea.
Art. 10 – I Soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione.
Art. 11 – Può recedere su domanda il Socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi Sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il Socio ha in corso con l’Associazione.
Art. 12 – Può essere dichiarato decaduto il Socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi Sociali.
Art. 13 – Può essere escluso il Socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi Sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
Art. 14 – Il Socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
T I T O L O IV°
ORGANI SOCIALI
Art. 15 – Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 16 – L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 7 ed è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.
Un terzo dei Soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell’Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
Sono compiti dell’Assemblea :
a) deliberare sugli indirizzi generali dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) nominare i componenti del Direttivo fissandone il numero prima dell’elezione e i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
e) modificare lo statuto Sociale e i regolamenti;
f) deliberare in ordine allo scioglimento dell’Associazione.
Art. 17 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un Socio nominato dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.
Art. 18 – Le Assemblee Ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione le Assemblee Straordinarie sono valide con qualsiasi numero di Soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Esso dura in carica due anni. I Componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Gli incarichi sono gratuiti e volontari. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un Amministratore Delegato, ad un Comitato Esecutivo o ad un Direttore.
Art. 20 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività Sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
f) nominare i Soci Onorari;
g) fissare la misura delle quote Sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività Sociali;
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con Soci e terzi;
j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione Sociale non riservati all’Assemblea delle norme di legge o dal presente Statuto.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Art. 22 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione ed è nominato dall’Assemblea. Così pure il Vicepresidente, quest’ultimo ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all’Amministratore Delegato e/o al Direttore ed eventualmente ad Operatori dell’Associazione.
Il Presidente nomina al suo interno un Tesoriere e un Segretario. Le cariche di presidenza hanno durata biennale e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sono gratuiti e volontari.
Art. 23 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, anche tra i Soci. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri Sociali, la tenuta della contabilità ed i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente. Tali incarichi sono gratuiti e volontari.
T I T O L O V°
PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE
Art. 24 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei Soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei Soci e con i proventi delle attività Sociali.
L’esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 marzo di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuiti tra gli asSociati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annuali non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n.645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale della Società per azioni.
T I T O L O VI°
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 25 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualità di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662.
T I T O L O VII°
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 26 – I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci e tra Associazione e Soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle Deliberazioni ordinarie degli organi Sociali. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’Associazione oppure il Socio in caso di controversie tra i Soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.
Art. 27 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
Bari 21.9.2005
IL PRESIDENTE